Il conclave che sta per iniziare sarà certamente il più affollato della Storia con 135 cardinali elettori e la richiesta pendente di Becciu di prendervi parte. Secondo la Costituzione apostolica sono elettori tutti i cardinali che non hanno ancora compiuto l’ottantesimo anno di età. A tal proposito il limite di 120 cardinali elettori fu stabilito da papa Paolo VI e ribadito nella Costituzione Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II promulgata il 22 febbraio 1996.
Al canone 33 la Costituzione Apostolica recita:
“Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l’80° anno di età. Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l’intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.”
Il pontefice aveva quindi pesato a un limite di età e di numero ma nessuno dei predecessori di papa Bergoglio, e nemmeno lui stesso, avevano ritenuto di imporsi un limite nelle nomine. Ci sono norme che prevedono che se la sede restasse vacante nel giorno del concistoro, i porporati appena creati non parteciperebbero all’elezione. Ma al canone 34 la Costituzione di papa Wojtyla precisa anche un altro particolare al canone 35 riformato da Benedetto XVI il 22 febbraio 2013, cioè appena 6 giorni prima della sua rinuncia:
“Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall’elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 e al n. 75 di questa Costituzione.”
Il canone 40 prevede un’esclusione o riammissione volontaria per motivi di salute e il 75 prevede che dopo il 33° scrutinio si proceda a un elettorato passivo, cioè i due candidati con più voti, in quella fase, non votano attendendo il voto degli altri porporati.
La Santa Sede non ha un organo di livellamento, una sorta di Corte Costituzionale che preveda la possibilità di incidere le norme in nome dei controlimiti o dei principi fondamentali. Si aprono quindi interpretazioni diverse. La Costituzione Apostolica vieta ai cardinali di ammettere nuovi elettori ma non dice nulla circa l’esclusione dei cardinali in sovrannumero. Si aprirebbe, se fosse, un problema: come stabilire chi sono i cardinali in sovrannumero? Escludiamo i più vicini al limite d’età? Oppure gli ultimi creati? E nel caso in cui fossero stati creati tutti nello stesso Concistoro, si escludono quelli convocati per ultimi, nominati per ultimi, in ordine d’età o con altro criterio? Solo un Pontefice in carica può codificare e risolvere questo problema.
L’elezione del sovrano assoluto, è l’unico momento democratico della vita istituzionale della Chiesa che resta una teocrazia assoluta nella quale il papa è il monarca e come tale bolla e sbolla dal momento che occupa la Prima Sede che non è sottomessa a nessuno.
Vi è poi un problema di natura logistica che però può essere risolto con più facilità: quando è stata ristrutturata la Domus Santa Marta si è pensato a fare spazio con stanze e appartamenti per ospitare i 120 cardinali elettori, questo significa che diversi cardinali dovrebbero condividere gli alloggi oppure, cosa che si sta facendo in queste ore, occorre ridisegnare alcuni alloggi per ricavare le stanze restanti. Quasi certamente il nuovo pontefice dovrà occuparsi della modalità di elezione del suo successore e della creazione dei cardinali per chiarire queste eventuali eccezioni normative.
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