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Il governo vuole introdurre il premierato, i 2 testi a confronto

mes respinto camera
mes respinto dalla camera

Proseguiamo la nostra analisi della riforma costituzionale prevista nel Disegno di Legge Costituzionale proposto dal governo e presentato alle Camere il 3 novembre 2023 dopo cioè che il presidente delle Repubblica, così come previsto dall’articolo 87, ne ha autorizzato la presentazione.

premierato, presentazione e approvazione dei DDL

Tutti i disegni di legge possono essere presentati a una delle due camere, non è stabilito a quale delle due debbano essere presentati per prima. I regolamenti parlamentari di ciascuno dei rami del parlamento, stabiliscono la procedura di calendarizzazione a seconda che un DDL sia presentato prima nell’una o nell’altra camera. Differenze solo formali dato che l’approvazione avviene sempre a maggioranza – nel caso dei DDL costituzionali assoluta – da parte dei componenti la camera. Il 15 novembre 2023 il DDL costituzionale è stato presentato al Senato della Repubblica con una relazione tecnica – come previsto dal regolamento del Senato – e con il testo degli articoli contenuti.

premierato, la relazione tecnica al DDL

Nella relazione sono contenuti passaggi significativi che spiegano ai senatori quali sono le intenzioni di chi ha proposto la riforma, in questo caso il governo. Sono presenti numerosi incisi ma in redazione ne abbiamo trovati 2 degni di essere riportati. Il primo sancisce la necessità di una legittimazione popolare del presidente del consiglio dei ministri e le necessità che questo sia, in ogni caso, un parlamentare:

introduce un meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio, eletto a suffragio universale e diretto, con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere. Si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio venga eletto nella Camera per la quale si è candidato: ciò implica che questi, così, sia necessariamente un parlamentare, sottoposto al voto popolare, e non un soggetto « esterno » al circuito del suffragio elettorale.

Il secondo conferma l’intenzione del governo di tranquillizzare giuristi e opposizioni sul fatto che sarà preservato il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica e che le modifiche non stravolgeranno l’impianto normativo. Tali affermazioni sono forse inserite anche per evitare interpretazioni che potrebbero arenare i tentativi di riforma. Nella relazione inviata al Senato infatti si legge:

Dal punto di vista tecnico, la formulazione del testo è ispirata a un criterio « minimale » di modifica della Costituzione vigente, nella convinzione che si debba operare, per quanto possibile, in continuità con la nostra tradizione costituzionale e parlamentare e che pertanto gli interventi di revisione debbano limitarsi a quelli strettamente necessari al conseguimento degli obiettivi. Ciò consente, da un lato, di ridurre anche le difficoltà applicative e i dubbi interpretativi; dall’altro, di preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, che l’esperienza repubblicana ha confermato quale figura chiave della forma di governo italiana e dell’unità nazionale.

il testo del DDL

Si sa che tra il dire e il fare c’è di mezzo lo scritto, confrontiamo dunque prima gli articoli del DDL e poi entrambe le versioni del dettato costituzionale.

Art. 1: Il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 2: Al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione, le parole: « o anche una sola di esse » sono soppresse.

Art. 3: L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i princìpi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri.

Art. 4: All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dalguente: « Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere ».

Art. 5: 1. Restano in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.

Riforma costituzionale e premierato, i testi a confronto

Confrontiamo dunque l’attuale testo Costituzionale con quello che ne risulterebbe se la riforma fosse approvata.

Ecco il testo dell’articolo 59:

E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Diventerebbe:

E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

il testo vigente dell’articolo 88 stabilisce che:

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Diventerebbe:

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

L’articolo 92 vigente recita:

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Con la modifica diventerebbe:

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i princìpi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Se la riforma fosse approvata il nuovo testo sarebbe:

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.

Riforme e premierato, ma non sono le uniche soluzioni

Come precedentemente abbiamo spiegato in un nostro articolo, esistono critiche mosse da giuristi e oppositori a quanto proposto. Per come è formulato il testo non è ancora chiaro se occorrerà votare su due schede diverse, oppure scegliendo la lista, automaticamente si voterà anche il per il rispettivo presidente candidato. Al momento quindi occorre ammettere il rischio che la maggioranza dei votanti per il Parlamento potrebbe fare una scelta diversa, pur sempre di volontà popolare e quindi democratica, per quanto riguarda il presidente del consiglio. In questo caso, assegnando un premio di maggioranza alla lista del presidente più votato si potrebbe contraddire la volontà democratica che chiede una maggioranza parlamentare diversa. Potrebbero esserci altre soluzioni ma è complesso affrontarle esclusivamente dal punto di vista giornalistico e in un solo articolo.
Del resto qualsiasi riforma ha delle peculiarità e presenta un tipo di problemi piuttosto che altri. occorre mediare per trovare una sintesi politica, mediare tra le esigenze politiche e tecniche e mediare tra le varie soluzioni proposte.

Leggi anche: Riforma della giustizia e scontro Crosetto Anm

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